SCADENZARIO
Principali scadenze di giugno 2017
Giovedì 15 giugno |
n Registrazioni contabili. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
n Annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.
n Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dalle associazioni sportivi dilettantistiche nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
n Fatturazione differita. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Venerdì 16 giugno |
n Versamenti Iva mensili. Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
n Versamento Iva dichiarazione annuale – IV rata. Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.
n Versamento delle ritenute alla fonte. Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi
n Versamento ritenute da parte condomini. Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
n Accise - Versamento imposta. Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
n Presentazione dichiarazione periodica Conai. Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
Lunedì 26 giugno |
n Presentazione elenchi Intrastat mensili. Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
Venerdì 30 giugno |
n Presentazione elenchi Intra 12 mensili. Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.
n Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione. Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2017.
n Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili. Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
n Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015. Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
n Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016. Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
n Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017. Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
n Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.
n Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
n Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
n Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
n Persone fisiche che presentano il modello Redditi 2017. Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2016 e primo acconto per il 2017 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2016 a saldo e in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Redditi, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
n Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano il modello Redditi 2017. Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2016 e primo acconto per il 2017. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Redditi, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
n Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2016 e primo acconto per il 2017 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva possono effettuare il versamento dell’Iva 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 30/06/17.
n Ivie. Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell’imposta sul valore degli immobili destinati all’estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2016 ed acconto 2017, senza maggiorazione.
n Ivafe. Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017 senza alcuna maggiorazione.
n Cedolare secca. Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2016 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2016 e della prima rata d’acconto per il 2017. Il versamento può essere effettuato in data 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%.
n Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2017, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%.
n Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi. Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.
Tutti gli adempimenti e le scadenze sono state indicate tenendo conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che scadono di sabato e festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. 70/2011.